Aggiornamento in: Ambiente Energia

Faq: i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici in Toscana

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I controlli sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari sono disciplinati a livello nazionale dal D.lgs. 192/2005 e, in particolare, dal D.P.R. 74/2013 (che ha stabilito i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).
Per gli stessi impianti termici, se superiori alle soglie di potenza specificate alla faq 7, si eseguono anche controlli di efficienza energetica periodici.
Allo scopo di uniformare tali procedure sul territorio la Regione Toscana ha emanato una propria disciplina sul tema reperibile nella pagina dedicata alla Normativa sul sito del SIERT.

[Le risposte succitate utilizzano e citano, rapportandole alla regolamentazione toscana, l'importante lavoro sulle faq in materia prodotto dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Regione Piemonte, dal CTI  e rimandano alla FAQ presenti sul sito del SIERT]


 

Cosa si intende per "impianti termici"

1. Cosa si intende per "impianto termico"
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l'esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.
La definizione di "impianto termico" del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013 e modificata dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 , recita:
l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Quindi si tratta degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza. Per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico dunque, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento".

2. E gli impianti che producono esclusivamente acqua calda sanitaria? Rientrano negli impianti termici?
Bisogna vedere che tipo di immobili servono:
a) Dalla faq MISE-1: "Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:

  • gli edifici residenziali monofamiliare

  • le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale"

b) altrimenti, se servono altre tipologie di immobili sono assimilati agli impianti di climatizzazione.

3. E gli impianti che servono, oltre che per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, anche per processi produttivi?
Il d.lgs. 192/2005 (art.3 comma 3) esclude dalla sua applicazione: "gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili".
Il MISE precisa che (faq MISE-1) "Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi".

Chi sono i "responsabili di impianto"

4. Chi è il responsabile dell'impianto termico
L'Allegato A al d.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".

Il responsabile dell'impianto termico è quindi:

  • l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;

  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

  • l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;

  • il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Secondo l'art. 6 del D.P.R. 74/2013 il responsabile succitato può assegnare con regolare contratto la responsabilità sull'impianto ad un tecnico che diventa così "terzo responsabile".
Dalla faq CTI 6:2015: "la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile".

Chi sono i manutentori

5. Quali sono i requisiti che devono avere i manutentori degli impianti termici e come li devono dimostrare?
Si riporta quanto specificato nella faq MISE -9:
"Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti.
Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l'impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012."

Quali controlli e manutenzioni per la sicurezza vanno effettuati e con che frequenza
6. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 192/05 il responsabile dell'impianto termico (o per esso il "terzo responsabile" laddove esistente) provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
Tali operazioni devono essere eseguite "conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" (art. 7 DPR 74/2013).

Secondo l'art. 7 del dpr statale spetta all'installatore rendere disponibile le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione". L'installatore deve dichiarare in forma scritta "e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi… quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto" e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.

Per gli impianti già esistenti, qualora l'installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, la dichiarazione di cui sopra è scritta dal manutentore:
1) conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico apparecchio o dispositivo, parte dell'impianto, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
2) per gli elementi d'impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
3) in caso di ispezione, qualora risultino assenti le istruzioni d’uso e manutenzione, per le periodicità di effettuazione delle manutenzioni è preso a riferimento l’intervallo più stringente pari ad un anno solare

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue dette attività a regola d'arte. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico in cui si dà conto di quanto fatto.


Quali controlli di efficienza energetica vanno effettuati

7. Su quali impianti si fanno i controlli di efficienza energetica?
I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate potenze: per l'art. 8 del dpr statale si tratta degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW.
Per verificare se si è sopra tali soglie e quindi soggetti a tali controlli, la faq MISE- 7 contiene due precisazioni importanti:
a) per le macchine frigorifere e/o pompe di calore, anche se utilizzate talvolta per riscaldare, vale la soglia dei 12 kW: sono obbligatori i controlli di efficienza energetica se la potenza utile della macchina in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva) è tale o superiore;
b) in caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, "la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A [per i generatori a fiamma o alimentati da teleriscaldamento 10 kW – per le macchine frigorifere 12 kW – per gli impianti cogenerativi 50 kW elettrici] non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica".
Quindi, per gli apparecchi dello stesso tipo collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva. Per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali a partire da 10 kW nel caso di stufe o caldaie (12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore ).

8. In che cosa consiste il controllo di efficienza energetica?
Secondo il DPR 74/2013 il controllo di efficienza energetica riguarda:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Il controllo di efficienza energetica è svolto con i contenuti e le modalità dettagliate dai modelli di "rapporti di controllo di efficienza energetica" (RCEE), differenziati secondo le tipologie di impianto. Al 2017 in Toscana si utilizzano i seguenti modelli :
- RCEE Tipo 1 per le caldaie o stufe a combustibili gassosi o liquidi (approvato con il DM 10/02/2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013"),
- RCEE Tipo 1 B per le caldaie o stufe a biomassa solida come legna o pellet (approvato con il decreto regionale 19/12/2016 n. 14115).
- RCEE Tipo 2 per i condizionatori o comunque gli impianti a pompa di calore (approvato con il succitato DM 10/02/2014)
- RCEE Tipo 3 per gli impianti a teleriscaldamento (approvato con il succitato DM 10/02/2014)
- RCEE Tipo 4 per i cogeneratori, cioè gli impianti che producono anche energia elettrica (approvato con il succitato DM 10/02/2014).

Il manutentore scelto dal responsabile di impianto, una volta compilato il rapporto di efficienza energetica, lo inoltra all'amministrazione compente (vedi faq 10) completo degli estremi del pagamento del contributo denominato "bollino". Infatti con queste risorse l'Amministrazione dovrà verificare il contenuto degli RCEE pervenuti, impartire eventuali prescrizioni, procedere ad ispezioni sul campo per quanto necessario.

In che occasioni vanno effettuati i controlli di efficienza energetica
9. Per gli impianti termici specificati alla faq 7 si eseguono i controlli di efficienza energetica in caso di:
- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

In caso di prima messa in esercizio dell’impianto termico o di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i controlli di efficienza energetica degli impianti termici devono essere effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio. Nel caso in cui l’impianto, oltre tale termine, non venga messo in servizio in quanto non utilizzato, il responsabile è tenuto a darne comunicazione scritta agli uffici territoriali competenti di ARRR, specificando le motivazioni del mancato collaudo: in caso di mancata effettuazione delle predetta comunicazione, relativamente all’effettuazione del primo rapporto di controllo di efficienza energetica successivo all’installazione o alla sostituzione di un nuovo impianto o gruppo termico con generatore di calore a fiamma alimentato a gas, metano o gpl e con potenza inferiore a 100 kilowatt di potenza, il successivo controllo è effettuato dopo due anni.

Per gli stessi impianti termici specificati alla faq 7 si eseguono anche controlli di efficienza energetica periodici, successivi a quelli indicati sopra.
Dal 1 gennaio 2017 le periodicità in tutta la Toscana sono quelle definite dal Regolamento regionale 17/R
 

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza[1] in kW

Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10[2] 100

P >100

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10

100

- 4° dal controllo di "prima accensione"
- 2° per gli altri successivi controlli [3]

P >100

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12100

P >100

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P >12

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P >12

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P >10

Impianti cogenerativi

Microcogenerazione

Pel[4] <50

Unità cogenerative

Pel≥50

NOTE:
1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)
2 P = Potenza termica utile nominale

3 Attenzione: termine cambiato rispetto al 2016
4 Pel = Potenza elettrica nominale
 

Per verificare a quale intervallo di potenza appartiene il proprio impianto e quindi individuare la periodicità con cui eseguire i controlli di efficienza energetica bisogna tenere conto di quanto specificato alla faq 7:
- per gli apparecchi collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione (o controllo) va considerata la potenza nominale utile complessiva;
- per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali superiori alla soglia di potenza indicata in tabella: 10 kW per le stufe o caldaie (12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore).

Quale è l'ente competente per i controlli di efficienza energetica
10. Dal 1° gennaio 2017 la Regione Toscana riassume tutte le competenze degli enti locali in materia di controlli di efficienza energetica e dal 1° geannio 2019 esercita tali funzioni per il tramite dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A  che gestisce  il portale SIERT ed i cui riferimenti territoriali sono disponibili al link

Sul portale SIERT sono dettagliate regole e modalità di invio del RCEE.
Sul portale SIERT sono quindi indicate le modalità di pagamento all'Amministrazione pubblica del contributo (bollino) che i privati cittadini versano, tramite i manutentori, in occasione del controllo di efficienza energetica sull'impianto e del conseguente rilascio del RCEE.
Per specifiche necessità vedi anche i contatti sul sito del SIERT.

Gli importi di tale contributo (bollino) dal 1 gennaio 2017 sono stati determinati con la delibera di Giunta Regionale n.1402 del 27/12/2016. Vedi sotto:

a) Impianti con generatore di calore a fiamma

1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00

2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00

3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00

4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00

b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00

2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00

3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00

c) Impianti alimentati da teleriscaldamento

euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.

d) Impianti cogenerativi

1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00

2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00

3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00

 

 

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14.07.2023
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12452284