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Riqualificazione energetica. Detrazione fiscale del 65%

Riqualificazione Energetica 65
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65% sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Chi può usufruirne?

  • Titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • Familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ma non in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione);
  • I condomini, per gli interventi sulle parti condominiali comuni;
  • Gli inquilini;
  • Il comodatario;
  • Imprenditori (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • Professionisti ed associazioni tra professionisti;
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Si può beneficiare dell’agevolazione fiscale anche quando l’intervento di riqualificazione energetica è finanziato tramite un contratto di leasing.
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di leggi nazionali o con incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti Locali.
Quali sono gli interventi che possono essere classificati come “riqualificazione energetica”?

  • Riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel D.M. dell’11 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico, modificato dal D.M. 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a € 100.000;
  • Esecuzione di “involucro” di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, sostituzione dei portoni d’ingresso (a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati) nel rispetto dei requisiti di trasmittanza termica stabiliti nel D.M. dell’11 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico, modificato dal D.M. 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
  • Installazione di pannelli solari (compresi sistemi termodinamici a concentrazione solare che non producano solo energia elettrica) per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e perla copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. I pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000;
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000.

L’intervento ha ad oggetto esclusivamente unità immobiliari ed edifici (o parti di edifici) residenziali esistenti, appartenenti a qualunque categoria catastale (anche rurali o adibiti ad attività d’impresa o professionale), quindi sono escluse le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Le spese comprese nelle detrazioni riguardano:

  • Costi per lavori edili;
  • Prestazioni professionali;
  • Fornitura;
  • Posa in opera dei materiali.

Cosa si deve fare per usufruire di queste detrazioni?

  • Inviare quando prevista, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione a mezzo di raccomandata A/R all’ASL locale;
  • Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario;
  • Conservare, se richieste, le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento;
  • Se i lavori sono eseguiti dal detentore dell’immobile (diverso dal familiare convivente), conservare la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • Nel caso di parti comuni di un condominio tenere la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti le parti comuni.


Fonti del documento:
Guida alle detrazioni – Obi Italia
Riqualificazione energetica:
art. 14 del D. L. 4 giugno 2013, n. 63 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 90);
art. 11 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83 (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134);
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214);
art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

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Di Emanuele Gori

Una vita passata tra impianti di condizionamento e riscaldamento.
Appassionato di tecnologia e chiacchere.
Non tutti gli articoli sono frutto di esperienze personali.
Proprietario e Autore verificato

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